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Dall'0rdinanza governativa n. 219/1949 del 18 ottobre 1949 sulla copertura economica della Chiesa cattolica romana da parte dello stato |
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1)
I religiosi sono impiegati della Chiesa.
2) La copertura economica personale dei religiosi è concessa dallo stato finchè questi, dotati di autorizzazione statale, svolgono le proprie funzioni nella pastorale, nell'amministrazione ecclesiastica o negli istituti per la formazione del clero. 1) Un sacerdote che svolge servizio pastorale è un prete regolare o secolare fornito di autorizzazione statale che, singolarmente o come coadiutore in un determinato distretto parrocchiale, si occupa della cura d'anime in una sede costituita con autorizzazione statale. 1) Sono considerate sedi costituite con autorizzazione statale le sedi dichiarate tali dall'Ufficio statale per gli affari religiosi, previa consultazione con l'autorità ecclesiastica competente. 1) Possono essere nominati nelle sedi costituite con autorizzazione statale e godere della copertura economica secondo la presente ordinanza solo i sacerdoti di nazionalità cecoslovacca, fedeli allo stato, incensurati e che rispondano alle condizioni necessarie per lavorare al servizio dello stato. 1) La copertura economica
personale citata nel PAR. 1,2 consiste in uno stipendio
base, un'indennità d'ufficio e un premio di
produzione. Tali somme vengono pagate analogamente agli
stipendi degli impiegati statali. 1) Lo stipendio base ammonta a 36.000 corone annue e aumenta di 3.600 corone ogni tre anni di anzianità lavorativa, per un massimo di dodici aumenti. 1) Qualsiasi attività sacerdotale può essere svolta solo da preti regolari o secolari in possesso di autorizzazione statale. 1) La nomina di un sacerdote senza una previa autorizzazione statale comporta che il sacerdote stesso non abbia diritto a copertura economica personale e che la sede da lui occupata sia considerata vacante. 1) Come presupposto per
svolgere l'attività religiosa i sacerdoti devono
prestare un giuramento di fedeltà alla repubblica
cecoslovacca. Lo stato controlla la proprietà ecclesiastica verificandone la gestione economica e riservandosi l'approvazione preventiva di tutti gli atti relativi ai suddetti diritti di proprietà. L'esercizio della competenza dei singoli organi è regolato dall'Ufficio statale per gli affari religiosi. Passano di competenza dello stato il patronato sulle chiese cattoliche romane, su prebende e altri istituti ecclesiastici esercitato finora da fondi pubblici e fondazioni, comunità, circoli, distretti e altre corporazioni di diritto pubblico (...). Si considerano estinti tutti gli obblighi fondati sul patronato o altri motivi giuridici o su consuetudini pluriennali a fornire contributi a uso della Chiesa, delle sue componenti, comunità, istituti, fondazioni, chiese, prebende e fondi. La presente ordinanza entra in vigore con il 1 novembre 1949 (...) Cepicka |
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