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Legge n.
99/1969 |
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Chiunque, dopo l'entrata
in vigore di queste misure sarà punito, se non
si tratta di azione criminale, per reato di trasgressione
con la privazione della libertà fino a tre mesi o con
una pena pecuniaria fino a 5000 corone o con entrambi i
provvedimenti. Nel caso di violazioni
secondo il par. 1 , così come nel caso di azioni
criminali secondo i par. 100 (provocazione), 102 e 103
(oltraggio alla repubblica e ai suoi rappresentanti), 104
(oltraggio ad uno stato del sistema socialista mondiale e
dei suoi rappresentanti), 112 (danneggiamento degli
interessi della repubblica all'estero), 153 e 154 (attentato
a organi statali e a organi delle organizzazioni
sociali),155 e 156 (attentato a pubblico ufficiale), 156a
(elusione delle funzioni di pubblico ufficiale), 164
(istigazione), 165 (favoreggiamento), 179 (minaccia
generica), 202 (teppismo) del codice penale, se commesse
successivamente all'entrata in vigore di questi
provvedimenti da persona che si sottrae al lavoro onesto, e
anche in caso di azioni criminali secondo il par. 203
(parassitismo) compiute successivamente all'entrata in
vigore di questi provvedimenti, viene innalzato della
metà il limite massimo della pena inflitta. In questi
casi si può introdurre anche il divieto di soggiorno
per un periodo da uno a cinque anni. La decisione in merito
alle violazioni previste dal par. 1 di questi provvedimenti,
così come nel caso di azioni criminali secondo i par.
100 (provocazione), 102 e 103 (oltraggio alla repubblica e
ai suoi rappresentanti), 104 (oltraggio ad uno stato del
sistema socialista mondiale e dei suoi rappresentanti), 112
(danneggiamento degli interessi della repubblica
all'estero), 156a (elusione delle funzioni di pubblico
ufficiale), 164 (istigazione), 165 (favoreggiamento), 202
(teppismo) e 203 (parassitismo) del codice penale, è
di competenza del giudice unico distrettuale. Per il
procedimento si utilizzano conformemente le norme del codice
penale con le seguenti variazioni: Chi, con la sua
attività viola l'ordine della società
socialista e perde la fiducia necessaria per potere svolgere
la propria funzione o il proprio lavoro, può essere
sospeso dalle sue funzioni, e anche eventualmente sciolto
immediatamente dal proprio contratto di lavoro; se si tratta
di lavoratore a cui non si applicano le disposizioni del
codice del lavoro riguardanti lo scioglimento del contratto
lavorativo, si può interrompere immediatamente il
rapporto di lavoro o di servizio. Nel caso si tratti di
studente, lo si può escludere dal proseguimento degli
studi, secondo le circostanze indicate. Gli organi statali
competenti sospendono l'attività di organizzazioni di
volontariato o di altro tipo, o i loro organi per un periodo
massimo di 3 mesi, o eventualmente sciolgono le
organizzazioni medesime o i loro organi, nel caso in cui la
loro attività appoggi la violazione dell'ordine
pubblico, la diffusione di tumulti o l'elusione dei compiti
lavorativi. Questi provvedimenti
legislativi hanno effetto il giorno della loro promulgazione
e valgono fino al 31 dicembre
1969. dr. Dubcek m p ing. Cernik m p |
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