Legge n. 99/1969
Provvedimenti legislativi della presidenza del parlamento del 22 agosto 1969

Su alcune misure transitorie necessarie per la stabilizzazione e la tutela dell'ordine pubblico.

Nell'interesse della stabilizzazione e della tutela dell'ordine pubblico che in questo periodo è turbato soprattutto da elementi antisocialisti e antisociali, la presidenza del parlamento federale ha approvato, sulla base dell'art. 58 par. 3 della Legge costituzionale 143/1968 Sb. sulla Federazione cecoslovacca, i seguenti provvedimenti:

Par. 1

Chiunque, dopo l'entrata in vigore di queste misure

  • partecipi ad azioni che violano l'ordine pubblico, chiunque fomenti o appoggi tali azioni, non osservi gli appelli dei pubblici funzionari al mantenimento dell'ordine oppure inciti altri alla loro inosservanza;
  • chiunque si rifiuti di compiere i doveri che gli derivano dalla propria posizione di servizio o di lavoro e intralci in tal modo gli sforzi attuati per mantenere l'ordine pubblico o l'ordine necessario sul posto di lavoro, o inciti altri a tale inosservanza

sarà punito, se non si tratta di azione criminale, per reato di trasgressione con la privazione della libertà fino a tre mesi o con una pena pecuniaria fino a 5000 corone o con entrambi i provvedimenti.

Par. 2

Nel caso di violazioni secondo il par. 1 , così come nel caso di azioni criminali secondo i par. 100 (provocazione), 102 e 103 (oltraggio alla repubblica e ai suoi rappresentanti), 104 (oltraggio ad uno stato del sistema socialista mondiale e dei suoi rappresentanti), 112 (danneggiamento degli interessi della repubblica all'estero), 153 e 154 (attentato a organi statali e a organi delle organizzazioni sociali),155 e 156 (attentato a pubblico ufficiale), 156a (elusione delle funzioni di pubblico ufficiale), 164 (istigazione), 165 (favoreggiamento), 179 (minaccia generica), 202 (teppismo) del codice penale, se commesse successivamente all'entrata in vigore di questi provvedimenti da persona che si sottrae al lavoro onesto, e anche in caso di azioni criminali secondo il par. 203 (parassitismo) compiute successivamente all'entrata in vigore di questi provvedimenti, viene innalzato della metà il limite massimo della pena inflitta. In questi casi si può introdurre anche il divieto di soggiorno per un periodo da uno a cinque anni.

Par. 3

La decisione in merito alle violazioni previste dal par. 1 di questi provvedimenti, così come nel caso di azioni criminali secondo i par. 100 (provocazione), 102 e 103 (oltraggio alla repubblica e ai suoi rappresentanti), 104 (oltraggio ad uno stato del sistema socialista mondiale e dei suoi rappresentanti), 112 (danneggiamento degli interessi della repubblica all'estero), 156a (elusione delle funzioni di pubblico ufficiale), 164 (istigazione), 165 (favoreggiamento), 202 (teppismo) e 203 (parassitismo) del codice penale, è di competenza del giudice unico distrettuale. Per il procedimento si utilizzano conformemente le norme del codice penale con le seguenti variazioni:

  • a) non si tiene udienza preliminare prevista dal codice penale; l'udienza davanti al giudice viene istruita sulla base della denuncia degli organi di pubblica sicurezza;
  • b) il giudice unico non dibatte il caso preliminarmente e può respingerlo solo se accerta non essere di sua competenza;
  • c) la presenza del difensore è ammessa solo durante il procedimento davanti al giudice;
  • d) l'arresto effettuato dagli organi di pubblica sicurezza può durare fino a 3 settimane, se questo periodo è necessario per le indagini, soprattutto per l'accertamento degli organizzatori di azioni che violano l'ordine pubblico.
Par. 4

Chi, con la sua attività viola l'ordine della società socialista e perde la fiducia necessaria per potere svolgere la propria funzione o il proprio lavoro, può essere sospeso dalle sue funzioni, e anche eventualmente sciolto immediatamente dal proprio contratto di lavoro; se si tratta di lavoratore a cui non si applicano le disposizioni del codice del lavoro riguardanti lo scioglimento del contratto lavorativo, si può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro o di servizio. Nel caso si tratti di studente, lo si può escludere dal proseguimento degli studi, secondo le circostanze indicate.
Gli insegnanti delle scuole, superiori e di altro tipo, possono essere sospesi dalla loro funzione dal ministro competente, e se necessario si può interrompere immediatamente il rapporto di lavoro se essi, in contrasto con i propri doveri, educano i giovani a loro affidati contro i principi della società socialista e della sua edificazione.
L'eventuale disaccordo di organi sindacali non ha effetto differibile.
(...)

Par. 5

Gli organi statali competenti sospendono l'attività di organizzazioni di volontariato o di altro tipo, o i loro organi per un periodo massimo di 3 mesi, o eventualmente sciolgono le organizzazioni medesime o i loro organi, nel caso in cui la loro attività appoggi la violazione dell'ordine pubblico, la diffusione di tumulti o l'elusione dei compiti lavorativi.
(...)

Par. 7

Questi provvedimenti legislativi hanno effetto il giorno della loro promulgazione e valgono fino al 31 dicembre 1969.

Svoboda m p
dr. Dubcek m p
ing. Cernik m p