|
LO STATO
SI DIFENDE DAI CITTADINI |
|---|
|
Capo 1 par. 1. Alto tradimento 1) Chiunque tenti: 1) Chiunque si associ con
qualcuno con l'intenzione di sovvertire l'indipendenza,
l'unità costituzionale o l'integrità
territoriale della repubblica, il suo governo democratico
popolare o il sistema sociale oppure il suo carattere
nazionale, garantiti dalla costituzione, verrà punito
con il carcere severo per un periodo da 3 mesi a 3 anni. 1) Chiunque pubblicamente
o davanti a più persone istiga contro la repubblica,
la sua indipendenza, la sua unità costituzionale o
l'integrità territoriale della repubblica, il suo
governo democratico popolare o il sistema sociale oppure il
suo carattere nazionale, garantiti dalla costituzione,
verrà punito con il carcere severo per un periodo da
3 mesi a 3 anni. 1) Chiunque oltraggia la
repubblica, insulta il nome o il simbolo della repubblica,
cioè il suo emblema, la bandiera, i colori o l'inno
nazionale, o chiunque distrugga, danneggi o rimuova il
simbolo della repubblica, cioè il suo emblema, la
bandiera, i colori oppure le immagini del presidente della
repubblica o di un suo rappresentante con l'intenzione di
esprimere disprezzo od ostilità verso la repubblica,
verrà punito con la reclusione per un periodo da 8
giorni a 6 mesi. Delitti contro la sicurezza esterna dello Stato Par. 5. Spionaggio 1) Chiunque ricerca
segreti di Stato con l'intenzione di rivelarli a una potenza
straniera, o chi li rivela a una potenza straniera
direttamente o indirettamente, oppure chi si associa con
altri per compiere tali azioni o si collega direttamente o
indirettamente con una potenza straniera o con funzionari
stranieri, o ancora chiunque entra in contatto con
un'organizzazione avente lo scopo di diffondere segreti di
Stato con l'intenzione di appoggiare tale attività,
sarà punito con il carcere duro per un periodo da 10
a 25 anni oppure con l'ergastolo. Par. 12 Diffusione abusiva di notizie Chiunque diffonda dati su aziende, istituzioni, enti o realtà importanti per la difesa della repubblica o dei suoi alleati, e in particolare sulla forza, sulla competenza militare o sui movimenti delle truppe o di altra tipologia militare, nonostante sappia per dovere d'ufficio, informazione o per altre circostanze che la diffusione può minacciare gli interessi dello Stato; chiunque diffonda dati sui crimini indicati nei parr. 1,2,5 fino ai parr. 8,10, 11 e 39 o su indagini d'ufficio o processi riguardanti tali azioni, nel caso in cui informazioni su tali azioni non siano state date o approvate dai ministeri della difesa o dell'interno; oppure ancora chiunque dia personalmente informazioni vietate sulle azioni indicate nei parr. 1,2,5 fino ai parr. 8,10, 11 e 39 o su indagini d'ufficio o processi riguardanti tali crimini, verrà punito, in caso non si tratti di crimine più grave, con il carcere severo per un periodo da 1 mese a 1 anno. Capo III Delitti contro la sicurezza interna dello Stato Par. 14 Attentato alla vita dei funzionari pubblici. 1) Chiunque commetta
tradimento o omicidio volontario o intenzionale: Par. 23. Vilipendio del presidente della repubblica 1) Chiunque leda l'onore
del presidente della repubblica o di un suo rappresentante
davanti a più persone, sarà punito con il
carcere severo per un periodo da 1 mese a 1 anno. Chiunque pubblicamente o davanti a più persone oltraggia il collegio legislativo oppure la sua presidenza, il consiglio o la commissione o il governo o un membro di esso a causa della sua funzione o della sua attività politica, sarà punito con il carcere severo per un periodo da 3 mesi a 2 anni. Par. 26. Sobillazione 1) Chiunque pubblicamente
o davanti a più persone sobilla alla violenza o ad
altra azione ostile contro singoli gruppi di cittadini a
causa della loro nazionalità, razza, religione o
aconfessionalità, o partigiani dell'ordine popolare
democratico della repubblica, sarà punito con il
carcere severo per un periodo da 3 mesi a 3 anni. Par. 28. Abuso della funzione religiosa o simile. Chiunque abusi della propria funzione religiosa o simile per influire sulla vita politica in maniera contraria all'ordine popolare democratico della repubblica, sarà punito, in caso non si tratti di crimine più grave, con il carcere severo per un periodo da un mese a un anno. Par. 36. Sabotaggio. 1) Chiunque non compie o trasgredisce i doveri derivanti dalla propria funzione pubblica, ufficio, servizio, professione o occupazione oppure non li adempie, con l'intenzione di intralciare od ostacolare l'esecuzione o la realizzazione del piano economico, sarà punito, in caso non si tratti di crimine più grave, con il carcere duro per un periodo da 1 a 5 anni. Capo IV Delitti contro i rapporti internazionali Par. 40. Abbandono illegale del territorio nazionale e inosservanza dell'appello al rientro. Il cittadino cecoslovacco che con l'intento di danneggiare l'interesse della repubblica abbandona illegalmente il territorio nazionale, oppure con la stessa intenzione non osserva gli appelli d'ufficio di rientrare, dopo un giusto termine stabilito d'ufficio, nel paese, sarà punito con il carcere severo per un periodo da 1 a 5 anni. 1) Il cittadino
cecoslovacco che diffonde all'estero notizie false sulla
situazione della sicurezza, politica, economica, sociale o
legislativa, senza aver motivi sufficienti per ritenerle
corrette e sapendo che questo può minacciare
l'interesse della repubblica, sarà punito con il
carcere duro per un periodo da 3 mesi a 3 anni. Chiunque pubblicamente o davanti a più persone oltraggia uno Stato alleato, il suo presidente o un altro rappresentante o un rappresentate del governo, il nome o il simbolo di uno Stato alleato, cioè il suo emblema, la bandiera, i colori o l'inno nazionale, oppure distrugga, danneggi o rimuova il simbolo di uno Stato alleato, cioè il suo emblema, la bandiera, i colori o l'immagine di un capo di Stato alleato o di altro suo rappresentante con l'intenzione di esprimere disprezzo od ostilità verso tale Stato alleato, verrà punito con il carcere severo per un periodo da 3 mesi a 2 anni. Par. 47. Ammende. Nel caso in cui il tribunale giudichi che un'azione prevista da questa normativa sia stata perpetrata per lucro o con l'intenzione di danneggiare la repubblica, infliggerà una ammenda pecuniaria. Tale ammenda varia per le contravvenzioni da 500 a 50.000 corone, per i reati da 1.000 a 250.000 corone, e per i crimini da 10.000 a 5 milioni di corone ceche. Nel caso in cui il tribunale condanni il reo per alcuni dei crimini previsti nei parr. 1,5,10,37 e 39, viene decretata la confisca del suo patrimonio o di parte di esso; lo stesso può avvenire se si condanna il reo per alcuni altri crimini previsti da queste normative. 1) Nel caso in cui il
tribunale condanni un reo che abbia tratto profitto
patrimoniale come compenso per un crimine previsto da questa
normativa, verrà decretata la requisizione di
ciò che il colpevole ha ottenuto o che si è
procurato. Par. 51. Perdita dell'autorizzazione professionale e dell'autorizzazione a svolgere la professione. 1) Nel caso in cui il tribunale condanni il reo per alcuni crimini previsti nei parr. 1, 5, 10, 37 e 39, o in genere per un crimine compreso da questa normativa, tramite il quale sia stata minacciata o colpita l'economia dello Stato, viene decretato al contempo la perdita dell'autorizzazione professionale o la perdita di svolgere un lavoro per un certo periodo di tempo o per sempre; lo stesso viene decretato se il reo viene condannato per un crimine previsto da questa normativa nel caso esista la preoccupazione che il suddetto possa usare la propria professione o occupazione per perpetrare un crimine previsto da questa normativa. 1) Nel caso in cui il
tribunale condanni il reo per i crimini previsti in questa
normativa alla pena di morte
o alla privazione della libertà per un periodo
superiore ad un anno, viene decretato, se non v'è
stata condanna alla perdita della cittadinanza (par. 53),
che il reo perda i diritti civili; lo stesso avviene nel
caso in cui egli sia giudicato per un reato previsto in
questa legge ad una pena inferiore, se tale azione è
stata perpetrata per motivazioni basse e immorali. Par. 53. Perdita della cittadinanza. 1) 1) Nel caso in cui il
tribunale condanni il reo per alcuni crimini previsti nei
parr. 1, 5, 10, 39 e 40, può decretarne la perdita
della cittadinanza. Par. 56. Divieto di soggiorno. Nel caso in cui il tribunale condanni il reo per un crimine previsto da questa legge, dispone, su richiesta della Sicurezza di Stato, della Pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, che al condannato venga vietato il soggiorno temporaneamente o permanentemente in alcune zone del territorio nazionale, indicate nella sentenza. 1) Nel caso in cui il
tribunale condanni il reo per un crimine previsto da questa
legge, può disporre che il condannato, al fine di
espiare la pena, svolga lavoro coatto in Slovacchia, o che
venga rinviato al lavoro coatto se ha commesso il fatto per
lucro o se si è trattato di un'azione perpetrata con
metodi particolarmente riprovevoli. 1) Nel caso in cui il tribunale riconosca, durante un processo contro persona fisica o in un procedimento penale secondo i parr. 492 e 493 del Codice penale del 23 maggio 1873 n. 119, che tramite il contenuto di un periodico è stato commesso un reato previsto da questa legge e che, viste le decisioni prese in un periodo precedente relativamente breve riguardanti il medesimo periodico, sia esso anche pubblicato con diverso nome, si possa conseguentemente temere che i reati menzionati possano venire nuovamente perpetrati tramite il contenuto di tale stampa, si può disporre il divieto di pubblicare tale periodico. (...) 1) "Pubblicamente" si
intende un'azione effettuata tramite stampa o diffusione di
testo scritto, radiofonico, filmato, nel corso di
assemblamenti o davanti a file o in luoghi o locali
accessibili al pubblico senza limitazione e che possa essere
percepita da più persone. La presente legge entra in
vigore otto giorni dalla sua promulgazione; viene eseguita
da tutti i membri del governo. (nostra traduzione) |
|
|