Dalla Legge 247/1948 Sui campi di lavoro coatto

Il parlamento della repubblica socialista cecoslovacca approva la seguente legge:

 Par. 1

1) Affinchè le persone indicate dal par. 2 possano essere formate al lavoro come dovere sociale, e affinchè possano essere utilizzate le loro capacità lavorative a beneficio dell'intera collettività (par. 32 della Costituzione), si istituiscono campi di lavoro coatto (in seguito "campi").
2) I campi vengono istituiti e amministrati dal ministero degli interni che può, secondo necessità, trasferire questa competenza ai comitati nazionali distrettuali.
3) La forza lavoro destinata ai campi (par. 2) viene utilizzata per eseguire lavori di competenza statale, di imprese nazionali e cooperative popolari per la realizzazione del piano economico unitario.

Par. 2

1) Ai campi vengono destinate
a) persone che abbiano compiuto il 18° anno d'età e non abbiano superato i 60 anni, siano fisicamente e mentalmente attive, ma che si sottraggono al lavoro o minacciano l'edificazione dell'ordinamento popolare democratico o la vita economica, specialmente l'approvvigionamento pubblico, così come coloro che le appoggiano.
b) persone legittimamente condannate per i reati previsti dalla legge del 6 ottobre 1948 n. 231, sulla repubblica popolare democratica, dalla legge del 13 febbraio 1947 n. 15, sul mercato nero e cospirazioni, dalla legge del 13 febbraio 1947 n. 27, sulla difesa dell'esecuzione del piano economico biennale, o dalla legge del 18 luglio 1946 n. 165, sulla difesa delle imprese nazionali, nazionalizzate e di quelle sotto il controllo nazionale.
2) Nei casi di trasgressioni amministrative in cui risulti che la pena detentiva, da infliggere secondo le leggi indicate e per un periodo superiore a 3 mesi, possa venire espiata tramite lavoro coatto, essa viene espiata in un campo.

Par. 3

Nel caso in cui le disposizioni di cui al par. 1, n. 1 si riferiscano a personale pubblico, si aggiungono le disposizioni seguenti:
1) sulla destinazione al campo e sul periodo di permanenza in esso, nei casi contemplati dal par. 2 n. 1 c. a) e dal par. 2, n. 1, c. b), decide una commissione composta da tre membri nominati dai consigli nazionali distrettuali, che nominano anche i relativi sostituti.
2) al campo si possono destinare persone che rientrano nei casi previsti dal par. 2 per un periodo da 3 mesi a 2 anni.

Par. 4

La commissione istituita secondo il par. 3, n. 1 può, se il caso lo richiede:
a) vietare alla persona colpita da provvedimento coatto, dopo la sua liberazione, il soggiorno in un determinato distretto o in una città, o ne stabilisce il luogo di residenza;
b) ordinare lo sfratto della persona colpita da provvedimento coatto;
c) decidere se introdurre l'amministrazione di stato nell'impresa o nei patrimoni della persona colpita da provvedimento coatto;
d) decidere se togliere la competenza professionale alla persona colpita da provvedimento coatto.

Par. 5

Ricorsi contro decisioni prese secondo i par. 3 o 4 non hanno efficacia di differimento.

Par. 6

1) La commissione di cui al par. 3, n. 1 può, su proposta dell'amministrazione del campo, dopo almeno 3 mesi di permanenza nel campo, ridurre il periodo coatto alla persona ivi destinata se essa, con la propria laboriosità e il proprio comportamento, dà la garanzia che dopo la liberazione condurrà una vita operosa, onesta e integra; oppure al contrario può prolungarne il periodo, se tale persona, visto il suo comportamento nel campo, non dà questa garanzia.
2) Le persone destinate al campo vengono liberate anticipatamente se diventano permanentemente incapaci fisicamente o mentalmente al lavoro e alla permanenza nel campo.

Par. 7

1) Le persone colpite da provvedimento coatto sono tenute a svolgere il proprio lavoro sia nel campo che altrove.
2) Le persone colpite da provvedimento coatto ricevono il salario per il lavoro svolto secondo la legislazione sul lavoro. Durante la permanenza al campo non hanno diritto agli svaghi che altrimenti spetterebbero loro sulla base delle relazioni lavorative (di servizio) o in conformità ad esse.
3) Dal salario, secondo il n. 2, vengono immediatamente trattenute le spese per la permanenza al campo; in secondo luogo si provvede al sostentamento per i familiari che dipendono dalla persona destinata al campo, che è tenuta a mantenere secondo la legge. La parte rimanente del salario verrà consegnata alla persona colpita da lavoro coatto al momento del rilascio dal campo.
4) Le persone colpite da provvedimento coatto sono soggette alla previdenza nazionale.

Par. 8

Le persone colpite da provvedimento coatto ricevono una preparazione morale, professionale e culturale. (...)

Par. 12

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua promulgazione; viene attuata dal ministro degli interni in accordo con i membri del governo.


Gottwald m p
dr. John m p
Zapotocky m p