1)
Affinchè le persone indicate dal par. 2 possano
essere formate al lavoro come dovere sociale, e
affinchè possano essere utilizzate le loro
capacità lavorative a beneficio dell'intera
collettività (par. 32 della Costituzione), si
istituiscono campi di lavoro coatto (in seguito
"campi").
2) I campi vengono istituiti e amministrati dal ministero
degli interni che può, secondo necessità,
trasferire questa competenza ai comitati nazionali
distrettuali.
3) La forza lavoro destinata ai campi (par. 2) viene
utilizzata per eseguire lavori di competenza statale, di
imprese nazionali e cooperative popolari per la
realizzazione del piano economico unitario.
Par.
2
1) Ai campi vengono
destinate
a) persone che abbiano compiuto il 18° anno
d'età e non abbiano superato i 60 anni, siano
fisicamente e mentalmente attive, ma che si sottraggono al
lavoro o minacciano l'edificazione dell'ordinamento popolare
democratico o la vita economica, specialmente
l'approvvigionamento pubblico, così come coloro che
le appoggiano.
b) persone legittimamente condannate per i reati previsti
dalla legge del 6 ottobre 1948 n. 231, sulla repubblica
popolare democratica, dalla legge del 13 febbraio 1947 n.
15, sul mercato nero e cospirazioni, dalla legge del 13
febbraio 1947 n. 27, sulla difesa dell'esecuzione del piano
economico biennale, o dalla legge del 18 luglio 1946 n. 165,
sulla difesa delle imprese nazionali, nazionalizzate e di
quelle sotto il controllo nazionale.
2) Nei casi di trasgressioni amministrative in cui risulti
che la pena detentiva, da infliggere secondo le leggi
indicate e per un periodo superiore a 3 mesi, possa venire
espiata tramite lavoro coatto, essa viene espiata in un
campo.
Par.
3
Nel caso in cui le
disposizioni di cui al par. 1, n. 1 si riferiscano a
personale pubblico, si aggiungono le disposizioni
seguenti:
1) sulla destinazione al campo e sul periodo di permanenza
in esso, nei casi contemplati dal par. 2 n. 1 c. a) e dal
par. 2, n. 1, c. b), decide una commissione composta da tre
membri nominati dai consigli nazionali distrettuali, che
nominano anche i relativi sostituti.
2) al campo si possono destinare persone che rientrano nei
casi previsti dal par. 2 per un periodo da 3 mesi a 2
anni.
Par.
4
La commissione istituita
secondo il par. 3, n. 1 può, se il caso lo
richiede:
a) vietare alla persona colpita da provvedimento coatto,
dopo la sua liberazione, il soggiorno in un determinato
distretto o in una città, o ne stabilisce il luogo di
residenza;
b) ordinare lo sfratto della persona colpita da
provvedimento coatto;
c) decidere se introdurre l'amministrazione di stato
nell'impresa o nei patrimoni della persona colpita da
provvedimento coatto;
d) decidere se togliere la competenza professionale alla
persona colpita da provvedimento coatto.
Par.
5
Ricorsi contro decisioni
prese secondo i par. 3 o 4 non hanno efficacia di
differimento.
Par.
6
1) La commissione di cui
al par. 3, n. 1 può, su proposta dell'amministrazione
del campo, dopo almeno 3 mesi di permanenza nel campo,
ridurre il periodo coatto alla persona ivi destinata se
essa, con la propria laboriosità e il proprio
comportamento, dà la garanzia che dopo la liberazione
condurrà una vita operosa, onesta e integra; oppure
al contrario può prolungarne il periodo, se tale
persona, visto il suo comportamento nel campo, non dà
questa garanzia.
2) Le persone destinate al campo vengono liberate
anticipatamente se diventano permanentemente incapaci
fisicamente o mentalmente al lavoro e alla permanenza nel
campo.
Par.
7
1) Le persone colpite da
provvedimento coatto sono tenute a svolgere il proprio
lavoro sia nel campo che altrove.
2) Le persone colpite da provvedimento coatto ricevono il
salario per il lavoro svolto secondo la legislazione sul
lavoro. Durante la permanenza al campo non hanno diritto
agli svaghi che altrimenti spetterebbero loro sulla base
delle relazioni lavorative (di servizio) o in
conformità ad esse.
3) Dal salario, secondo il n. 2, vengono immediatamente
trattenute le spese per la permanenza al campo; in secondo
luogo si provvede al sostentamento per i familiari che
dipendono dalla persona destinata al campo, che è
tenuta a mantenere secondo la legge. La parte rimanente del
salario verrà consegnata alla persona colpita da
lavoro coatto al momento del rilascio dal campo.
4) Le persone colpite da provvedimento coatto sono soggette
alla previdenza nazionale.
Par.
8
Le persone colpite da
provvedimento coatto ricevono una preparazione morale,
professionale e culturale. (...)
Par.
12
La presente legge entra in
vigore nel giorno della sua promulgazione; viene attuata dal
ministro degli interni in accordo con i membri del governo.