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Dalla
Legge del 13 settembre 1968 |
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I comitati nazionali
distrettuali possono vietare e in caso disperdere le
riunioni, le manifestazioni e i cortei pubblici (in seguito
"riunione pubblica"): 1) L'organo di governo
sospende l'attività di organizzazioni spontanee per
un periodo massimo di tre mesi, o in caso scioglie tali
organizzazioni se la loro attività va contro la
Costituzione della repubblica socialista cecoslovacca,
contro l'indipendenza e l'integrità nazionale, contro
il sistema economico socialista, la convivenza pacifica fra
i popoli o contro gli interessi fondamentali di politica
estera dello stato; allo stesso modo agirà se
l'attività dell'organizzazione è in altro modo
in contrasto con la legge o con gli statuti che non siano
stati modificati entro la data stabilita e non si possano
correggere tramite misure previste da altre normative.
(...) Chiunque viola il divieto
deciso sulla base della presente legge, o in altro modo
viola, come sopra indicato, l'ordine pubblico, può -
se non si tratta di azione penale - essere multato con
ammenda per un massimo di 3000 corone. La presente legge entra in
vigore nel giorno della sua
promulgazione. Smrkovsky m p ing. Cernik m p |