1)
Negli interessi dell'ulteriore progresso di pace è
necessario che nell'ambito della stampa periodica e degli
altri mass media non vengano violati gli interessi
fondamentali della politica interna ed estera dello stato.
Contemporaneamente è necessario garantire un adeguato
sviluppo generale della stampa periodica e degli altri
media.
2) In qualità di organi di governo si istituiscono
l'Ufficio per la stampa e l'informazione; in Slovacchia:
Ufficio slovacco per la stampa e l'informazione. (...)
Compito degli Uffici per la stampa e l'informazione è
quello di coordinare e controllare singolarmente
l'attività della stampa periodica e degli altri mass
media.
Par.
2
Il governo stabilisce
l'organizzazione e la sistemazione dell'Ufficio per la
stampa e l'informazione, così come i limiti precisi
del suo ambito di azione (per quanto riguarda l'Ufficio
slovacco per la stampa e l'informazione, il parlamento
slovacco).
Par.
3
1) Viene abrogato il par.
17 della legge 81/1966 nella redazione della legge
84/1968.
2) Il competente Ufficio per la stampa e l'informazione ha
il diritto di verificare, direttamente o tramite delegati
stabiliti dal direttore del competente Ufficio su proposta
comune dell'editore e del direttore, che nella stampa
periodica (o in altro mass media) non vengano diffuse
informazioni che contengano notizie in contrasto con gli
interessi fondamentali della politica interna o estera dello
stato. Se l'informazione contiene tale notizie, il
competente Ufficio per la stampa e l'informazione, o il
delegato, sono autorizzati a impedirne la pubblicazione e la
diffusione.
Par.
4
La legge 81/1966, nella
redazione della legge 84/1968, viene così modificata
e ampliata:
Le disposizioni al par. 8 recitano:
par.
8
1) Viene abrogata la
registrazione ed abolita l'autorizzazione a pubblicare
stampa periodica nel caso in cui:
a) la pubblicazione dell'organo di stampa periodica non
abbia inizio entro un anno dal momento della
registrazione;
b) su decisione dell'editore la pubblicazione di notizie
venga interrotta per oltre un mese, o nel caso di riviste o
di altra stampa periodica per un periodo superiore a un anno
oppure ancora
c) vi siano le condizioni per cui non è possibile
effettuare la registrazione (par. 7, c. 2).
2) Se le notizie, gli avvenimenti o altre informazioni
pubblicate in quotidiani, riviste o in altri mass media sono
in contrasto con i compiti della stampa periodica (par. 2),
o violano gli interessi fondamentali della politica interna
o estera dello stato (parr. 1 e 3 della legge 127/1968),
l'organo competente può, prima di decidere sulla base
del c. 1 c) prendere una di queste misure:
a) avvisare l'editore di non aver rispettato i compiti della
stampa periodica
b) esprimere il proprio biasimo all'editore
c) sanzionare l'editore con un'ammenda massima di 50.000
corone
d) revocare temporaneamente, non oltre tre mesi, il permesso
di stampare stampa periodica.
(...)
par.
5
Il governo può
obbligare organizzazioni e organi che abbiano ricevuto
l'autorizzazione secondo la legge 94/1949, a pubblicare e
diffondere libri, musica e altra stampa non periodica, in
modo da dimostrare che la loro attività editoriale
non viola gli interessi fondamentali della politica interna
o estera dello stato; analogamente questo obbligo si
può estendere a industrie poligrafiche o a altri enti
per la produzione di stampa a cui non si applica la legge
94/1949.
par.
6
Non è materia di
questa legge la libertà di pubblicazione dei
risultati dell'attività scientifica e
artistica.
par.
7
La presente legge entra in
vigore il giorno della sua
promulgazione.